La giustizia contro il regime….

Un giudice di pace è riuscito a far rispettare la carta costituzionale violata continuamente sotto il regime del covid, annullando le sentenze della consulta degli ermellini famelici.

Il 28 luglio 2023 il giudice di pace di Fano, Dott. Tajarol, ha pronunciato la sentenza n. 92/2023 a seguito di causa civile iniziata da un cittadino over 50 contro l’Agenzia delle Entrate cui veniva contestato l’obbligo vaccinale cui all’art. 4 quater del D.L. 44/2021 in quanto ultra cinquantenne non avendo alla data del 15/6/2022 iniziato il ciclo vaccinale primario gli veniva irrogata la sanzione pecuniaria una tantum di euro 100.

Questo giudice intende aderire a quanto indicato dal tribunale militare di napoli con sentenza del 10/03/2023 che afferma come I VACCINI NON SONO STRUMENTI IDONEI IN NESSUN MODO A PREVENIRE IL CONTAGIO DAL VIRUS, infatti tali vaccini in commercio non sono idonei ad impedire ai soggetti di essere contagiati e nemmeno di contagiare a propria volta; quindi non appaiono strumenti di prevenzione rivelandosi percentualmente idonei in misura ne pari e ne vicina al 100% ma in massima parte prossima allo zero.

Ma l’efficacia vaccinale non può ritenersi provata quale strumento di prevenzione tenuto conto del fatto che i soggetti vaccinati possono contrarre e trasmettere il contagio, quindi i soggetti vaccinati e non vaccinati debbono essere trattati necessariamente come soggetti tra loro equivalenti.

Il giudice ha annullato il provvedimento citato condannando l’agenzia delle entrate e riscossione di Pesaro al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente.

Uno smacco di questo giudice contro la corte degli ermellini famelici desiderosi di succhiare il sangue delle povere persone con la partecipazione di uno Stato egoista e di un Europa Farabutta.

Quando si grida, la verità verrà fuori……..e la vera scienza.

Il giudice di Fano è riuscito a dare uno schiaffo agli avvoltoi che erano riusciti a condizionare la vita del popolo italiano .

Auguriamoci che altri giudici possano agire nel rispetto della salute umana come recita l’art. 32 della costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” .

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